
Gruppo Acsm Agam Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021
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La società Varese Risorse, quale mandataria del RTI costituendo con A2A IP, l’8 aprile 2019 venne qualificata
promotore per la propria proposta di project financing. La successiva gara espletata ha previsto
l’aggiudicazione di altro operatore economico con provvedimento dell’Ente Capofila assunto lo scorso 3
maggio 2021. La Società Varese Risorse, una volta acquisita l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria,
con nota in data 8/06/2021 ha dichiarato di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall’aggiudicataria e, per l’effetto, di esercitare il diritto di prelazione ai sensi e
per gli effetti dell’art.183, c.15, d.lgs. 50/2016. Contestualmente, Varese Risorse rappresentava, tuttavia, di
aver riscontrato – a seguito dell'ostensione dei relativi documenti – gravi irregolarità nell’offerta
dell’aggiudicataria e, pertanto, instava per la revoca e/o l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in
favore dell’aggiudicataria, segnalando che l’esercizio del diritto di prelazione non poteva determinare (né
essere interpretato) quale definitiva acquiescenza all'esito della gara e/o quale rinuncia alla facoltà
dell'esponente RTI di impugnare innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale la mancata esclusione dalla
gara dell'offerta avanzata dall’aggiudicataria, con conseguente aggiudicazione della procedura in favore del
medesimo RTI, legittimato pertanto a svolgere il servizio dedotto in affidamento sulla base del contenuto
della propria offerta avanzata in sede di gara. In data 18 giugno 2021, Varese Risorse ha presentato ricorso
presso il TAR che ha emesso lo scorso 12 novembre sentenza di esclusione dalla gara dell’operatore
economico aggiudicatario e riassegnando la gara all’ATI Varese Risorse-A2A IP. Allo stato attuale si resta in
attesa di consolidare il giudicato, dando atto che alla data odierna l’operatore economico aggiudicatario non
ha ancora presentato appello.
CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA’ ACSM AGAM AMBIENTE S.RL.
13.10 Ricorso per l’annullamento delle determinazioni dirigenziali con le quali il Comune di Varese ha
affidato il servizio di igiene urbana ad altro operatore
Nel quarto trimestre di questo esercizio è stata notificata alla Società la sentenza n.7533/2021, con la quale
in modo inappellabile il Consiglio di Stato ha respinto l’appello (nonché l'appello del primo operatore
economico graduato poi escluso), confermando quindi l'aggiudicazione formalizzata solo il 4 febbraio 2021
dal Comune di Varese al secondo graduato per esclusione per illeciti amministrativi del primo graduato. Tale
appello chiedeva la riforma della sentenza del TAR n. 01080/2021 promossa con ricorso depositato sin dal
lontano settembre 2018 da Acsm Agam Ambiente S.r.l. (beneficiaria per effetto delle operazioni straordinarie
dell’affidamento del servizio di igiene urbana nel comune di Varese assentito ad Aspem S.p.A. nel 1999 e fino
al 31 dicembre 2030), integrato con successivi motivi aggiunti, contro i numerosi atti comunali che hanno
bandito e aggiudicato la gara del servizio di igiene urbana presso il territorio di Varese.
Il Consiglio di Stato ha dichiaratamente aderito "all’orientamento giurisprudenziale che valorizza i principi
cardine dell’effettività dei mezzi processuali e della celerità, economicità nonché del buon andamento
dell’azione amministrativa, ancor più accentuati nelle procedure di gara per l’affidamento degli appalti
pubblici in ragione del notevole impatto che gli stessi hanno sull’economia generale", ritenendo che "una
volta annullata l’aggiudicazione precedente, la stazione appaltante non ha affatto l’obbligo di rinnovare
l’intera procedura a gara ma deve procedere allo scorrimento della graduatoria, nella quale la ricorrente
vittoriosa si è classificata seconda, con offerta valutata come non anomala dall’Amministrazione”. La
questione di legittimità costituzionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sono state
frettolosamente liquidate ritenendo tale interpretazione della norma in linea con il quadro costituzionale e
con il diritto eurounitario. La Società, preso atto della non modificabilità della sentenza, ritiene comunque
che non vi sia la compatibilità dell’art. 95, comma 15, Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) per come
è stato interpretato dal Comune di Varese (Stazione Appaltante) e cristallizzato dalla sentenza del Consiglio
di Stato con gli artt. 2.1, lett. c) e 2.7 della direttiva ‘ricorsi’ n. 89/665 CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE dell’11 dicembre 2007.
Le due sentenze (quella del TAR e quella del Consiglio di Stato, entrambe emesse nel corso di questo
esercizio) si aggiungono ad altre due sentenze che hanno interessato l’esercizio sociale della Società nell’anno
2020, ossia la sentenza del Tar Lombardia n. 1633/2019 nonché la sentenza del Consiglio di Stato n.