(i) razionalizzare e semplificare la catena di controllo del Gruppo Olidata;
(ii) ottimizzare la gestione finanziaria e dei flussi economici, con conseguenti economie di costi;
(iii) nel rispetto del suddetto obiettivo di economicità della gestione, conseguire un maggior grado di
efficienza operativa nonché una migliore organizzazione e governance del Gruppo Olidata.
Nell’ambito del medesimo disegno di razionalizzazione e ottimizzazione della configurazione del Gruppo
Olidata perseguito mediante la Fusione, tenuto conto dell’articolazione societaria in essere, Olidata
procederà anche ad un riassetto organizzativo ed operativo delle attività attualmente svolte da Sferanet
e dalle sue controllate, al fine di consentire una più efficace focalizzazione sulle aree di business, che non
avrà impatto sul rapporto di cambio della Fusione e che sarà implementato e completato successivamente
alla data di efficacia di tale Operazione.
Il Progetto di Fusione prevede un rapporto di cambio di n. 169 azioni Olidata di nuova emissione per ogni
Euro 1,00 di quota del capitale sociale di Sferanet posseduta da ciascuno dei soci di Sferanet diversi da
Olidata (il “Rapporto di Cambio”). Non si prevedono conguagli in denaro.
Ai fini dell’art. 2501-quater c.c., i Consigli di Amministrazione hanno approvato e assunto a riferimento,
ciascuno per quanto di propria competenza, quali situazioni patrimoniali di Fusione, le situazioni
patrimoniali di Olidata e di Sferanet al 30 settembre 2023. Tali situazioni patrimoniali, insieme al Progetto
di Fusione, sono pubblicate sul sito internet di Olidata, www.olidata.com.
I Consigli di Amministrazione delle Società hanno provveduto a presentare istanza congiunta al Tribunale
di Roma per la nomina di un esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del
Rapporto di Cambio della Fusione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-sexies, comma 4, c.c. Il Tribunale
di Roma ha nominato, quale esperto, la KPMG S.p.A., la quale sta provvedendo all’esecuzione del proprio
incarico e che, alla data di approvazione del presente bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione
di Olidata, non ha ancora completato le proprie attività e rilasciato la relativa relazione.
La deliberazione dell’aumento di capitale sociale di Olidata a servizio del concambio sarà sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti di Olidata che sarà convocata per l’approvazione del
Progetto di Fusione, prevedendo l’emissione di n. 77.977.952 nuove azioni ordinarie, prive di valore
nominale, da assegnare ai soci di Sferanet diversi da Olidata sulla base del Rapporto di Cambio.
In relazione alla Fusione non sussistono i presupposti per l’insorgere di una causa di recesso in capo agli
azionisti di Olidata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437 c.c. e/o di altre disposizioni di legge.
La stipula dell’Atto di Fusione è subordinata all’avveramento (ovvero alla rinuncia, se del caso) delle
seguenti condizioni sospensive:
(a) il rilascio da parte dell’Esperto Indipendente di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di
Cambio;
(b) l’approvazione della Fusione da parte dell’Assemblea Straordinaria di Olidata e l’approvazione della
Fusione da parte dell’Assemblea di Sferanet;
(c) la mancata opposizione da parte dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2503 c.c. ovvero, in caso di
opposizione, la pronuncia favorevole del Tribunale ai sensi dell’art. 2445, comma 4, c.c.;
(d) ove richieste, il rilascio da parte delle competenti Autorità delle approvazioni necessarie ai sensi della
normativa di legge e regolamentare applicabile, senza imposizione di rimedi e/o impegni tali da
alterare sensibilmente le valutazioni sottese alla Fusione o la convenienza della stessa (ivi incluse, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le approvazioni e/o autorizzazioni ai sensi della
normativa Golden Power e antitrust);
(e) in relazione a eventuali contratti di finanziamento o altri accordi di natura finanziaria di cui siano
parte Olidata, Sferanet o altre società del gruppo Olidata che richiedano il preventivo consenso
rispetto ad operazioni straordinarie di riorganizzazione, in via alternativa, (a) l’ottenimento, ove
necessario, del consenso da parte delle relative banche finanziatrici; (b) la rinegoziazione dei relativi